SIDERURGICO: INTRODUZIONE DI LICENZE DI VIGILANZA SULL’IMPORTAZIONE

Secondo il Regolamento di esecuzione UE 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, l’importazione di materiali siderurgici è ora soggetta a nuove licenze di vigilanza. Nello specifico, il Regolamento si applica in riferimento ad alcuni prodotti, elencati nell’allegato I del testo e il cui peso netto rientri nei 2 500 kg, e a determinati paesi d’origine, elencati nell’allegato II, fatta eccezione per merci provenienti dalla Norvegia, dell’Islanda e del Liechtenstein.

Per tali ragioni, l’immissione in libera pratica nell’Unione di tali merci è da ora subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

 

Procedura per la documentazione

Le formalità previste per importatori nell’Unione sono le medesime a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. La domanda per il rilascio del documento di vigilanza deve essere necessariamente sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di impresa, oppure da procuratore munito di procura speciale autenticata ai sensi di legge.

Ecco in sintesi cosa occorre presentare per la richiesta:

  1. una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma in originale o in copia autenticata, in allegato
  2. un certificato di produzione (in originale o copia autenticata) nel caso in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione
  3. l’indicazione della scelta (prima o seconda) della merce, oltre a quanto citato dall’art. 2 del Regolamento
  4. il numero di protocollo, per indicare se la documentazione presentata sia stata già utilizzata per una precedente richiesta o meno

Ai richiedenti si consiglia, ai fini di una più efficiente procedura di rilascio, di presentare la domanda utilizzando il modulo prestampato disponibile all’ufficio di riferimento.

 

 

Perché? Salvaguardia e dinamiche di mercato

Il Regolamento è stato adottato nell’interesse dell’Unione circa la raccolta informazioni statistiche dettagliate, che consentano di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell’UE. È necessario, dunque, poter disporre rapidamente di dati relativi agli scambi commerciali per tutelare il mercato europeo dell’acciaio di fronte ai repentini cambiamenti dei mercati siderurgici mondiali e delle loro dinamiche.

 

Quando si applica?

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 29/4/2016, e si applica a decorrere da tale giorno fino al 15 maggio 2020.

Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l’immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l’Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere la documentazione necessaria.