Cipro

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Il paese aderisce anche alla convenzione dell’Aja del 1961 quindi in sostituzione del consolato si può far apporre anche il timbro Apostille in prefettura o procura della repubblica.

Il documento idoneo a dimostrare la definitiva importazione della merce in territorio cipriota, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, è la dichiarazione tipo Dau (o Sad) rilasciata dalle locali autorità doganali. Esso deve riportare il codice IM 2 o IM 4 nella casella1 e il codice 2 o 4000 nella casella 37. Di tale dichiarazione possono essere accettati i formulari 6,7,8 e A.

Si fa presente che la presenza del codice IM3 nella casella 1 e del codice 3 nella casella 37 indicano che la merce è stata introdotta nei magazzini della zona franca doganale. In futuro l’autorità cipriota, anche a seguito dell’entrata di Cipro nell’unione Europea, utilizzeranno i codice IM 7 e 7.

Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.

ll documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale.

La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall’autorità doganale di Cipro; le copie conformi devono contenere l’indicazione “true copy of the original” e i timbri apposti dalla locale autorità doganale;
  • dall’ICE di Nicosia;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea.

Per le esportazioni antecedenti il 01.01.1997 il documento idoneo a provare la definitiva importazione è l’esemplare C2 – customs and excise, che deve riportare gli elementi indicati per la dichiarazione tipo Dau.

Gli esemplari C3 E FORM 104 non sono idonei in quanto provano rispettivamente l’immagazzinamento della merce e l’importazione temporanea della stessa. I modelli C 43, C 41 e C 95 non sono anch’essi idonei a provare l’importazione definitiva della merce.

 

 

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