Cipro del Nord

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A seguito di ulteriore esame da parte della Commissione in merito alla questione di Cipro Nord , la stessa , basandosi sull’articolo 10, par.1 del protocollo n. 10 si Cipro dell’atto di adesione del 2003, ha ritenuto che la parte settentrionale, sulla quale la Repubblica di Cipro non esercita attualmente un controllo effettivo, deve essere considerata una zona che si trova temporaneamente al di fuori del territorio doganale della Comunità. Pertanto ha vietato il pagamento delle restituzioni per i prodotti agricoli e per quelli trasformati destinati alla parte settentrionale di Cipro, se questi attraversano la linea che separa la parte meridionale da quella settentrionale, trattandosi, quest’ultima, di una zona non controllata dalla Repubblica di Cipro.

Quindi, per quanto riguarda il diritto alla restituzione, le merci spedite a destinazione della parte settentrionale di Cipro hanno diritto al beneficio delle restituzioni all’esportazione, ad eccezione delle merci che attraversano la predetta linea di separazione.

Per ciò che concerne la prova dell’importazione da produrre agli organismi pagatori per il riconoscimento del diritto un documento doganale rilasciato nella parte settentrionale di Cipro non può essere accettato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 612/2009. Tuttavia, la prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione può essere fornita attraverso uno dei documenti alternativi elencati all’articolo 17, paragrafo 2, del predetto regolamento qualora l’esportatore non sia in grado di procurarsi nessuno dei documenti elencati all’articolo 17, paragrafo 1.

Si osserva inoltre che deve essere rilasciato un’esemplare 3 A del DAU con l’indicazione della precisa destinazione “Cipro Nord”, o “zona settentrionale di Cipro” non essendo sufficiente l’indicazione generica di “Cipro”. Per le dichiarazioni doganali già accettate, in assenza di tale informazione, dovrà essere presentata la fattura di vendita. L’operatore dovrà sempre allegare una copia del documento di trasporto sia in dogana che, successivamente, a questo Ufficio ad integrazione dell’istanza di restituzione, per verificare che si tratti di esportazione diretta verso la parte settentrionale di Cipro. Il documento è richiesto anche se la restituzione non è differenziata.
Il SAISA accetterà come prove d’importazione gli attestati di scarico rilasciati dall’autorità che governa la zona settentrionale di Cipro, sottoscritti e timbrati dalla dogana di Famagosta, con l’indicazione dei containers, del tipo e della quantità di prodotto, della nave, del porto di carico e scarico e degli estremi del documento d’importazione. In questo caso gli attestati dovranno comunque essere accompagnati dalla fattura di vendita e dal documento bancario contenente indicazioni ricollegabili alla medesima fattura.

Non necessario,per entrare nella cosiddetta “Repubblica Turca di Cipro del Nord” (provenendo da Sud) è ufficialmente richiesto il passaporto, anche se, di solito, viene accettata anche la Carta d’Identità. Verrà rilasciato un “visto” su un foglio di carta separato, che dovrà essere restituito al momento del rientro nella Repubblica di Cipro.

Non necessario,per entrare nella cosiddetta “Repubblica Turca di Cipro del Nord” (provenendo da Sud) è ufficialmente richiesto il passaporto, anche se, di solito, viene accettata anche la Carta d’Identità. Verrà rilasciato un “visto” su un foglio di carta separato, che dovrà essere restituito al momento del rientro nella Repubblica di Cipro.

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