Giappone

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Il paese aderisce alla convenzione dell’Aja del 1961 quindi in sostituzione del consolato si può far apporre anche il timbro Apostille in prefettura o procura della repubblica.

I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in territorio giapponese, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:

  1. Import verification certificate, presentato in originale e debitamente firmato e timbrato dall’autorità doganale giapponese. Esso deve essere prodotto congiuntamente alla copia fotostatica della dichiarazione doganale allegata (vedi specimen 6) e deve riportare la seguente dicitura: “It is hereby certified that the goods above mentioned have been comletely cleared customs”.
  2. dichiarazione doganale rilasciata dalla competente dogana (vedi specimen 6), in originale o copia conforme.
  3. Modello C5020 (originale o copia conforme)
  4. Import verification certificate, presentato in originale o copia conforme, al quale deve essere allegata copia fotostatica del modello C 5020.
  5. Import verification certificate, presentato in originale o copia conforme, al quale deve essere allegata copia fotostatica del modello Import Approval notice (con dicitura IMP).
  6. Dichiarazione d’importazione che deve riportare la dicitura IMP sul lato destro della medesima; tale documento viene rilasciato per importazioni via mare.
  7. Customs Free Import or Export of Cargo or Customs Declaration of personal Property.

I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.

Essi devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
I documenti dal n.1 al n.5, devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale; il documento al n.6 (IMP) viene rilasciato con il sistema telematico e, pertanto, è sprovvisto dei timbri e firma dell’autorità doganale.

Si fa presente che esistono documenti analoghi all’import verification certificate; essi sono:

  • Certificate of import;
  • Certificate of import permission;
  • Certificate of arrival.

Tali documenti devono essere presentati in originale o copia conforme all’originale, debitamente timbrati dall’autorità doganale nipponica; inoltre devono contenere le stesse annotazioni dell’Import Verification Certificate e devono essere presentati, per essere validi, congiuntamente alla copia fotostatica del modello C 5020, dell’import approval notice o della dichiarazione doganale d’importazione (vedi specimen 6).

Il modello 131 e la comunicazione di licenza doganale (detta anche attestazione di dichiarazione di importazione – pagamento d’imposta – specimen 3 e 4) non sono più utilizzati. Il modello 131 è sostituito dalla dichiarazione di cui allo specimen 6.

Si fa presente che nella documentazione comprovante la definitiva importazione in Giappone le locali autorità doganali, nel caso in cui il valore dichiarato per singolo prodotto sia inferiore a 200.000 yen, non appongono l’indicazione del peso.
In caso di mancata apposizione il servizio non procederà a richiedere ulteriori chiarimenti all’operatore solo nel caso in cui dal documento risulti il medesimo codice doganale a sei cifre riscontrato nella dichiarazione doganale di esportazione e che il valore della merce sia inferiore a 200.000 yen.
Il codice N.E.S. riscontabile a volte sulla documentazione afferente l’importazione definitiva è l’abbreviazione di Not Elsewhere Specified or Included.

I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all’originale.

La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall’autorità doganale del Giappone;
  • dall’ICE di Tokio;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea.

Si fa presente che in caso di istanze di restituzione relative ad esportazioni di formaggio (in particolare codice 040610, 040620, 040630 e 040640) negli USA, la documentazione comprovante la definitiva importazione della merce deve essere corrispondente, per ciò che riguarda le prime sei cifre della classificazione doganale, a quanto annotato sulla dichiarazione doganale di esportazione.
In caso di non corrispondenza della voce doganale utilizzata per il formaggio fuso tra dichiarazione doganale di esportazione e documenti di definitiva importazione (esempio: codice 040630 sulla bolletta doganale e codice 040690 sul documento d’importazione), in ossequio all’orientamento statuito espressamente dai Servizi della Commissione, verrà seguito il seguente indirizzo:

  • Per le istanze di restituzione che sono attualmente in trattazione giacenti presso la scrivente, l’organismo pagatore chiederà la trasmissione di ulteriore documentazione e, segnatamente, del contratto, della fattura commerciale e della prova del pagamento della fornitura.
  • Per le istanze che saranno presentate dopo il 1° giugno 2000, l’Organismo pagatore non erogherà alcuna restituzione se il documento attestante la definitiva importazione della merce nel paese terzo non riporterà una voce doganale che corrisponda, relativamente alle prime sei cifre, a quella indicata nella dichiarazione doganale di esportazione.

Tale orientamento è motivato dalla circostanza che la quasi totalità dei paesi terzi aderendo alla Convenzione sul Sistema Armonizzato non possono non classificare lo stesso prodotto con lo stesso codice per le prime sei cifre.
Si pregano pertanto gli esportatori di formaggi fusi, prima della presentazione delle istanze, di prestare la massima attenzione ai codici doganali utilizzati nei documenti doganali dei paesi terzi, che, come precisato, devono esattamente corrispondere per le prime sei cifre ai codici doganali della dichiarazione di esportazione.
In caso contrario, al fine di evitare l’immediata reiezione dell’istanza senza preventiva istruttoria, dovranno provvedere a far rettificare il predetto documento d’importazione dalle competenti autorità doganali dei paesi terzi.
Si ribadisce che il SAISA ha ottenuto informazioni e chiarimenti al riguardo dall’autorità doganale statunitense, e ha recepito un espresso orientamento dei Servizi della Commissione Europea relativo al comportamento da tenere nel caso di specie.

Non necessario per soggiorni entro 90 gg.

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