L’importazione di acciaio e alluminio è ora soggetta a nuove vigilanza

31 May , 2018 News da SOA

Secondo il Regolamento di esecuzione UE 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, l’importazione di materiali siderurgici (acciaio) è soggetta a nuove vigilanza, pertanto è necessario richiedere il certificato di vigilanza per l’importazione.

Nello specifico, il Regolamento si applica in riferimento ad alcuni prodotti elencati nell’allegato I del testo, il cui peso netto rientri nei 2.500 kg. Inoltre riguarda determinati paesi d’origine, elencati nell’allegato II, fatta eccezione per merci provenienti dalla Norvegia, dall’Islanda e dal Liechtenstein.

C’è da aggiungere che il 1 febbraio 2019 la Commissione di vigilanza ha deciso di sospendere il meccanismo di sorveglianza su alcuni articoli con determinati codici TARIC come suggerisce il sito del MISE.

Prima solo acciaio, adesso anche alluminio

La Commissione del 25 aprile 2018 con Regolamento di esecuzione UE 2018/640 ha introdotto, per l’importazione di materiali siderurgici, una vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi.

Per tali ragioni, l’immissione in libera pratica nell’Unione di tali merci è da ora subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Nel frattempo, come anticipato sopra, è stata sospesa la vigilanza per i codici TARIC 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7213; 7215; 7217; 7219; 7220; 7221; 7222; 7227; 7305 e 7306. Inoltre la misura viene applicata ai codici di voci più generiche:

  • 7214 eccetto:
    • 7214 10.
  • 7216 eccetto:
    • 7216 61;
    • 7216 69;
    • 7216 91.
  • 7225 eccetto:
    • 7225 11.
  • 7226 eccetto:
    • 7226 11.
  • 7228 eccetto:
    • 7228 10 50;
    • 7228 40.
  • 7301 eccetto:
    • 7301 20.
  • 7302 eccetto:
    • 7302 10 10;
    • 7302 10 90;
    • 7302 30;
    • 7302 90.
  • 7304 eccetto:
    • 7304 51 12;
    • 7304 51 18;
    • 7304 59 32;
    • 7304 59 38.

Procedura per la documentazione

Le formalità previste per importatori nell’Unione sono le medesime a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. La domanda per il rilascio del documento di vigilanza deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di impresa. Oppure da procuratore munito di procura speciale autenticata ai sensi di legge. Ecco in sintesi cosa occorre presentare per la richiesta:

  1. Una copia del contratto di vendita o acquisto, o della fattura pro forma in originale o in copia autenticata in allegato.
  2. Un certificato di produzione (in originale o copia autenticata) nel caso in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione.
  3. L’indicazione della scelta (prima o seconda) della merce, oltre a quanto citato dall’art. 2 del Regolamento.
  4. Il numero di protocollo, per indicare se la documentazione presentata sia stata già utilizzata per una precedente richiesta o meno.

Ai richiedenti della documentazione si consiglia, ai fini di una più efficiente procedura di rilascio, di presentare la domanda utilizzando il modulo prestampato disponibile all’ufficio di riferimento.

Da leggere: come fare un certificato di origine telematico

Salvaguardia e dinamiche di mercato

Il Regolamento è stato adottato nell’interesse dell’Unione circa la raccolta informazioni statistiche dettagliate. Lo scopo è quello di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell’UE.

È necessario, dunque, poter disporre in tempi brevi di dati relativi agli scambi commerciali per tutelare il mercato europeo dell’acciaio di fronte ai repentini cambiamenti dei mercati siderurgici mondiali e delle loro dinamiche.

Quando si applica il nuovo Regolamento?

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 29/4/2016, e si applica a decorrere da tale giorno fino al 15 maggio 2020. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Leggi la documentazione completa

Trovi il documento completo in formato PDF sul sito del Ministero Italiano di Sviluppo Economico: ecco il Regolamento di esecuzione UE 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, lo trovi nel lettore qui in basso.

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