Andorra

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Legalizzazioni :

Non è necessaria la legalizzazione da parte del consolato in quanto il paese aderisce alla convenzione dell’Aja del 1961 quindi in sostituzione si può far apporre il timbro Apostille in prefettura o procura della repubblica.

Le esportazioni dirette (articolo 8 comma 1 lettera a), in particolare, sono vendite al di fuori dall’Unione europea eseguite con trasporto o spedizione di beni all’estero o, comunque, fuori dal territorio doganale europeo. La norma relativa alle esportazioni dirette, in particolare, stabilisce inoltre che:
– le esportazioni possono essere eseguite anche tramite cessionari;
– è esportazione diretta anche la spedizione all’estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia. Tali operazioni sono definite di “triangolazione”.
– i beni destinati all’esportazione possono essere sottoposti, per conto del cessionario, a lavorazione, trasformazione, adattamento a opera dell’esportatore o di terzi.
– i beni ceduti all’estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.
– l’addebito al cliente del costo di stampi o attrezzature speciali occorrenti per la produzione del bene esportato rientra nell’ambito della non imponibilità a condizione che, a lavoro eseguito,  gli stessi vengano inviati al cliente, distrutti o resi comunque inutilizzabili.

Non necessario per soggiorni entro i 90 gg.

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