La relazione tra certificato di origine e bolla doganale

30 October , 2018 Capire la Burocrazia

Quando una merce viene presentata in dogana, bisogna dichiarare al funzionario che cosa si intende fare con il carico. Oltre alle tipiche operazioni d’importazione ed esportazione, la legislazione dell’Unione Europea prevede la possibilità di vincolare le merci a dei regimi speciali. Lo scopo è quello di favorire il commercio internazionale.

Si pensi alla possibilità di far transitare i prodotti di origine terza attraverso il territorio doganale dell’unione. Oppure di introdurli in un deposito, posticipando il pagamento dei diritti al momento della loro estrazione. O, ancora, di inviare dei beni in paesi terzi per farli lavorare e reimportarli una volta finiti e viceversa.

Dati e struttura del documento doganale

Una volta stabilito il destino commerciale di una merce, la dichiarazione deve indicare i dati e il domicilio fiscale del proprietario. Oltre a quello del suo rappresentante. Inoltre bisogna dare delle informazioni per identificare i prodotti:

  • Classificazione tariffaria.
  • Origine.
  • Valore.
  • Quantità.
  • Modo di trasporto.
  • Condizioni di consegna.
  • Imballaggi.

Questo al fine di seguire gli spostamenti. O, nel caso dell’importazione che qui ci interessa, per una corretta applicazione dei diritti doganali.

La dichiarazione – redatta e sottoscritta dal dichiarante per via telematica secondo l’art. 6 del Codice Doganale dell’Unione – CDU o per iscritto come suggerisce l’art. 162 e seguenti CDU – è un documento che viene chiamato bolla o bolletta doganale, ma che in termini tecnici è il DAU – Documento Amministrativo Unico.

Introdotto nel 1988, il DAU è definito unico non solo perché adottato da tutti gli stati membri dell’UE, ma perché viene utilizzato per tutti i regimi doganali indicati.

Scarica il modello DAU in PDF

Cosa indicare nella bolla doganale

La bolla doganale ha 8 esemplari numerati progressivamente che vengono usati in combinazione, a seconda del regime dichiarato. Questa documentazione è suddivisa in caselle, a loro volta numerate, nelle quali vanno riportati i dati di:

  • Operatori.
  • Merci.
  • Datazione.
  • Identificazione.

Ovviamente senza dimenticare la vidimazione della dogana. Vediamo ora che correlazione possiamo avere tra bolla doganale e certificato di origine.

A seguito della delocalizzazione produttiva e della complessa struttura della supply chain internazionale, sono sempre di più le aziende italiane che richiedono certificati di origine non preferenziali per merci originarie di paesi terzi. E riesportate senza essere state sottoposte ad alcuna lavorazione.

Prove richieste dalle camere di commercio

Per rilasciare documenti di questo tipo, che hanno nella casella 3 il nome di uno o più paesi terzi, le Camere di Commercio richiedono come prova documentale:

  • Certificato di origine rilasciato nel paese di produzione.
  • Documenti di qualità e sanitarie rilasciate da enti pubblici abilitati.
  • Bolle doganali italiane o comunitarie per l’immissione a un regime doganale (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine (casella 16).
  • Polizze di carico indicanti anch’esse specificatamente I’origine.

Tutto questo per seguire le norme contenute nel documento di Unioncamere che riguarda disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del 2009, ora in fase di revisione.

Scarica il documento Unioncamere in PDF

Bolla doganale, documento più utilizzato

Poiché la normativa sui certificati di origine prevede tassativamente che per ogni singola partita di merce debba essere emesso un solo originale (corredato eventualmente di copie), le Camere di Commercio richiedevano che sull’originale del certificato estero o della bolla doganale si scaricassero le quantità di merci riesportate.

L’operazione era impegnativa per le aziende. Soprattutto nel settore della moda, una singola esportazione unisce quantità parziali di prodotti vari, precedentemente immessi in differenti dogane e in epoche diverse.

Unioncamere ha concesso alle imprese di non effettuare lo scarico e di allegare alla richiesta del certificato di origine la sola copia dei documenti di importazione.

L’agevolazione solleva nell’immediato gli uffici esportazione delle aziende, ma non risolve i problemi che potrebbero presentarsi in un secondo momento. Un esempio?

Le verifiche della normativa sui certificati

La normativa sui certificati di origine impone controlli a campione sui documenti rilasciati. Se il controllo vertesse su di un certificato con origini estere, lo scarico di cui sopra dovrebbe essere provato per dimostrare la veridicità dell’origine dichiarata e che la quantità di merce non sia stata emessa con più certificati di origine.

La dichiarazione di origine sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda è resa dall’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). La falsità implica serie conseguenze legali.

Inoltre, la gestione contabile delle merci importate riguarda anche le vendite interne e intra-comunitarie, per le quali non sono richiesti documenti di origine. Ma che diminuiscono il plafond utilizzabile in Camera di Commercio per le esportazioni.

Passiamo alle importazioni di materie prime

Oltre a essere riesportate e accompagnate dal certificato di origine non preferenziale, potrebbero essere utilizzate nella produzione di merci successivamente vendute in Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio.

Queste merci, se rispondono ai criteri di origine preferenziale, saranno accompagnate dalle certificazioni preferenziali (EUR1, dichiarazioni su fattura), di competenza doganale. Le quali permettono agevolazioni daziarie nei Paesi partner e sono, spesso, oggetto di verifiche.

Questo avviene a campione o su richiesta delle dogane dei paesi ad accordo, anche con visita in azienda dei funzionari doganali, ai quali dovranno essere indicate le quantità di merci estere utilizzate nel processi produttivi.

Da leggere: cosa sono e a cosa servono i marchi di qualità

Un software per gestire tutto questo

Una corretta gestione dello scarico delle bolle doganali rimane, pertanto, di estrema attualità. Per facilitare questa operazione, SIM sas ha elaborato un programma informatico di gestione quantitativa di bolle doganali, certificati esteri e altri documenti ammessi da Unioncamere come prova delle origini terze.

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