Armenia

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Legalizzazioni :

Non è necessaria la legalizzazione da parte del consolato in quanto il paese aderisce alla convenzione dell’Aja del 1961 quindi in sostituzione si può far apporre il timbro Apostille in prefettura o procura della repubblica.

ll documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio armeno, ai sensi dell’art. 17 del Reg. Ce 612/2009, è la dichiarazione doganale tipo Dau, la quale deve riportare nella casella 1 il codice IM 4, e nella casella 37 il codice 40, seguito da una qualsiasi coppia di codici. Si fa presente che i formulari idonei della dichiarazione in parola sono i formulari 6, 7 o 8.

Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.

Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall’autorità armena sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.

Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale.

La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall’autorità doganale armena;
  • dall’ICE di Mosca;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea.

Dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’’area Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) possono entrare in territorio armeno senza visto per un periodo massimo di 180 giorni nell’’arco di dodici mesi.

Dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) possono entrare in territorio armeno senza visto per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi.

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