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Il documento idoneo a dimostrare la definitiva importazione in territorio cileno è la Declaration de ingreso, rilasciata dal Servicio nacional de aduanas.

Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato dal funzionario doganale incaricato dell’operazione e firmato .

Il documento Declaration de importacion, rilasciata dal “Servicio nacional de aduanas” è stato recentemente sostituito dalla declaration de ingreso, e attualmente non è più rilasciato.

ll documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale.

La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall’autorità doganale del Cile;
  • dall’ICE di Santiago;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea;
  • l’agente doganale è un pubblico ufficiale riconosciuto dal decreto legge DFL 30/2004 della “Ordenanza de Aduanas” che può emettere le copie conformi dei documenti emessi dalle autorità doganali cilene.

L’autorità notarile locale non può rendere conformi all’originale documenti doganali cileni.

L’Unitad Tecnica Sep. Tec. Aduaneras o Aduanero, appartenente al Servicio Nacional de Aduanas è l’Ufficio autorizzato a rilasciare copie conformi dei documenti doganali.

Non necessario per soggiorni entro 90 gg.

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