Georgia

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Il paese aderisce alla convenzione dell’Aja del 1961 quindi in sostituzione del consolato si può far apporre anche il timbro Apostille in prefettura o procura della repubblica.

Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio georgiano, ai sensi dell’art.17 del Reg. Ce 612/2009, è:

  1. la dichiarazione doganale – tipo Dau –, la quale deve riportare nella casella 1 il codice IM 4, e nella casella 37 il codice 40, seguito da una qualsiasi coppia di numeri.

Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.

Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall’autorità georgiana sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.

Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale. La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall’autorità doganale della Georgia;
  • dall’ICE;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea.

Per i cittadini Italiano non occorre il visto per soggiorni entro 1 anno di permanenza.

Per i cittadini Italiano non occorre il visto per soggiorni entro 1 anno di permanenza.

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