Le principali sigle commerciali della Brexit

2 July , 2019 Capire la Burocrazia

Una delle conseguenze del rapporto tra Brexit e commercio? Salvo cambiamenti dell’ultima ora, le imprese italiane che commercializzano – oltre che sul mercato interno – con il solo Regno Unito si trasformeranno da commercianti intracomunitari in esportatori ed importatori.

Per continuare lo scambio commerciale con i clienti britannici dovranno attivare operazioni doganali. Come prepararsi alla Brexit? All’avvicinarsi della data, si moltiplicano i documenti e vengono usate sigle che spesso sono sconosciute. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza per migliorare il rapporto tra Brexit e commercio.

EORI

Economic Operator Registration and Identification. È un codice identificativo valido su tutto il territorio comunitario, indispensabile per le formalità doganali di importazione ed esportazione. In Italia il codice EORI è costituito dal suffisso IT seguito dalla partita IVA o dagli 11 caratteri del codice fiscale, a seconda dell’operatore.

Per agevolare le formalità a carico delle aziende che hanno effettuato acquisti e/o cessioni di beni con il Regno Unito, l’agenzia delle Dogane assegnerà il codice EORI a queste imprese che si trasformeranno in importatori/esportatori.

Dal 18 marzo le aziende possono verificare la corretta registrazione del codice EORI nella banca dell’UE (qui trovi lo strumento di verifica) e procedere alla sua attivazione per continuare a svolgere le operazioni commerciali con il Regno Unito.

AEO

Authorized Economic Operator. Nel rapporto tra Brexit e commercio, È un istituto previsto e regolato dal Codice Doganale dell’Unione, ha carattere volontario e garantisce la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale.

Ciò avviene instaurando un rapporto non più diffidente ma collaborativo tra dogana e imprese. L’AEO si basa su principi di reciproca trasparenza, correttezza e responsabilità. Gli operatori – aziende, doganalisti, case di spedizione, ecc. – che acquisiscono lo status AEO beneficiano di un trattamento preferenziale.

Questo avviene in sede di controllo e nell’accesso ad altre autorizzazioni e semplificazioni doganali. L’AEO si ottiene presentando domanda all’Autorità Doganale territorialmente competente. Il documento per effettuare la richiesta si trova sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione modulistica. I requisiti necessari per effettuare la domanda ed essere autorizzati a ricoprire questo ruolo:

  • Osservanza della normativa doganale e fiscale.
  • Efficace gestione delle scritture commerciali
  • Solvibilità economica.
  • Standard di sicurezza informatica (gestione dati).

Le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine riconoscono alcune facilitazioni a chi possiede autorizzazione AEO. Nello specifico, i titolari di questa sigla possono accedere al servizio di stampa in azienda del certificato e sono esentati, anche con frequenza, dal presentare i documenti giustificativi dell’origine. Devono fornire, però, dichiarazione sostitutiva di atto notorio impegnandosi a esibirli in seguito.

EA

Esportatore Autorizzato, qualifica dell’azienda che opera nell’ambito di un regime preferenziale reciproco. Questi accordi permettono, quando l’importo della spedizione non supera i 6.000 €, di sostituire il certificato EUR1 con una dichiarazione di origine da inserire sui documenti commerciali. Ciò è utile per snellire le formalità di ottenimento dei documenti di origine preferenziale, ed è estesa a operazioni di qualsiasi importo. La dogana assegnerà un’autorizzazione che consiste in una sigla composta da:

  • IT.
  • numero progressivo dell’autorizzazione.
  • sigla della provincia.
  • anno di attribuzione.

Rapporto tra Brexit e commercio? Il codice, citato nel testo della dichiarazione di origine prevista nell’accordo, costituirà prova valida per esportazioni di qualsiasi valore.

Nell’ottica di semplificazione doganale adottata dalla UE, gli accordi più recenti, come quello con la Corea del Sud, prescrivono questa sola procedura di origine.

Questo perché è stato eliminato l’uso dell’EUR1. All’esportatore autorizzato sono concesse le stesse agevolazioni riservate agli AEO nella gestione dei certificati di origine (stampa in ditta, esenzione da presentazione immediata delle prove di origine).

REX

Registered EXporter system. Nuovo sistema di certificazione di origine preferenziale reso attivo dalla legislazione dell’UE dal 1° gennaio 2017 nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Parliamo di un regime preferenziale autonomo con abbattimenti daziari sulle importazioni di prodotti di Paesi in via di sviluppo (PVS).

L’infrastruttura REX è autonoma, senza agevolazioni reciproche per le nostre esportazioni. La prova di origine deve essere fornita non dal certificato FormA, ma da attestazioni redatte con formula stabilita e apposte sui documenti commerciali da esportatori registrati dei PVS nella banca dati REX, tramite le locali autorità doganali.

La registrazione al REX non è riservata ai soli esportatori dei paesi beneficiari SPG. Devono iscriversi anche gli operatori dell’Unione Europea che:

  • esportano nei Paesi SPG merci originarie UE di valore superiore a 6.000 €, destinate a essere incorporate all’interno di prodotti che saranno poi reimportati nella UE con trattamento preferenziale (cd. cumulo bilaterale).
  • Rispediscono merci di valore superiore a 6.000 € originarie di paesi del SPG verso altri stati membri.
  • Esportano nel contesto di accordi commerciali bilaterali di ultima generazione che ne prevedono l’uso: accordo con il Canada (2017) e con il Giappone (2019).

Per essere sicuro di avere il trattamento tariffario preferenziale, un operatore economico che vuole importare nell’UE merci di origine di un paese beneficiario SPG, una volta ricevuta l’attestazione di origine, deve controllare l’esistenza e la validità del codice dell’esportatore nella banca dati sul sito REX number validation.

L’iscrizione al REX si richiede alla dogana competente. Anche gli esportatori italiani registrati godono delle agevolazioni in ambito della certificazione di origine (stampa in ditta, esenzione da presentazione immediata delle prove di origine).

ITV

Informazioni Tariffarie Vincolanti. Nell’Unione Europea la classificazione tariffaria delle merci, utilizzata nelle operazioni doganali e altre applicazioni (elenchi INTRASTAT, rilevazioni statistiche dell’import/export, ecc.), è costituita da una sequenza numerica di otto o dieci cifre, a seconda del dettaglio.

Situata accanto alla descrizione letteraria del prodotto, questa cifra lo identifica in modo univoco. La codifica a otto cifre è detta Nomenclatura Combinata, quella a dieci si definisce TARIC. Ovvero TARiffa Integrata Comunitaria ed è principalmente utilizzata per l’applicazione dei dazi all’import.

Entrambe le soluzioni si basano sul Sistema Armonizzato (SA o HS in inglese, Harmonized System). Vale a dire una convenzione internazionale di classificazione a sei cifre dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD). Codificare una merce non è operazione semplice e un errore può comportare serie conseguenze, quali, ad esempio, l’applicazione di aliquote daziarie diverse.

Per evitare problemi, gli operatori economici possono richiedere alle Autorità doganali degli Stati Membri una Informazione Tariffaria Vincolante. Stiamo parlando della classificazione di un determinato prodotto e l’assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata o TARIC.

L’ITV ha efficacia giuridica sul territorio dell’UE e vincola l’Autorità doganale, in occasione delle operazioni di import/export, a riconoscere all’operatore che l’ha ottenuta il codice tariffario per quella merce. L’ITV vale per 3 anni. Le modalità di richiesta del codice sono descritte nel sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

IVO

Informazione Vincolante in materia d’Origine. È analogo all’ITV e consiste nella richiesta all’autorità doganale di una decisione sull’interpretazione della normativa in materia di origine, non preferenziale e preferenziale. L’origine di una merce – con classificazione, valore e quantità – è elemento essenziale per l’operazione doganale.

Un prodotto fabbricato nel rispetto delle norme di origine preferenziale godrà di abbattimenti daziari nell’UE se importato. O nel Paese partner se esportato.

Una merce italiana, la cui produzione corrisponda alle regole di origine non preferenziale, potrà essere etichettata Made in Italy. E l’esportatore potrà scrivere nella casella 3 del certificato di origine “Unione Europea – Italia”.

Interpretare le regole di origine – preferenziale e non preferenziale – è operazione complessa e delicata. L’ultima parola, in caso di dubbio, è dell’Autorità doganale: ottenuta una IVO, l’operatore economico potrà utilizzarla nella sua attività per 3 anni.