Quali sono le regole dell’Unione Europea sull’origine delle merci?

11 December , 2018 Capire la Burocrazia

Regole dell’Unione Europea e origine delle merci: un terreno importante per chi lavora con importazioni ed esportazioni. Per molte aziende è prassi quotidiana richiedere alla Camera di Commercio il certificato di origine. Altre lo fanno con minore frequenza ma, in ogni caso, tutte sanno come compilare i singoli campi del documento.

Quante di loro, però, conoscono le norme dell’Unione Europea che determinano se una merce possa essere considerata o meno originaria di un paese membro.

E, quindi, nel nostro caso, italiana. Siamo, cioè, sicuri di poter marchiare il nostro prodotto Made In Italy o di essere in diritto di scrivere nella casella 3 del certificato di origine “Unione Europea – Italia”? Vediamo, quindi, di chiarire l’argomento.

Tipi di origine delle merci

La legislazione doganale europea, come quella di numerosi altri Stati, prevede due tipi di origine delle merci: preferenziale e non preferenziale.

Origine preferenziale

L’Unione Europea ha stipulato e continua a stipulare con altri paesi o gruppi di paesi terzi accordi commerciali che prevedono la cooperazione in numerosi settori. Tipo servizi, investimenti, ecc. In ambito di scambio delle merci, questi accordi consentono l’abbattimento reciproco dei dazi in importazione dei rispettivi prodotti originari.

Le regole che stabiliscono quando una lavorazione conferisca l’origine preferenziale sono contenute in un apposito allegato di ciascun protocollo di associazione. La materia è di competenza doganale, così come la relativa certificazione: EUR1, EUR-MED, ecc.

Origine non preferenziale

È quella di cui ci occupiamo in questo articolo e che, come accennato, è collegata all’apposizione del Made In Italy. E all’emissione del certificato di origine rilasciato dalle Camere di Commercio.

Queste norme non devono essere confuse con quelle preferenziali, visto che spesso chi opera con l’estero deve confrontarsi con entrambe (pensiamo a una ditta che esporti sia in Arabia Saudita che in Corea del Sud, paese con accordo preferenziale).

L’origine non preferenziale acquisita da un prodotto non permette agevolazioni daziarie a destino: essa serve ad attestarne la nazionalità in qualsiasi mercato estero. Non a caso il certificato di origine è stato definito “passaporto” di una merce.

Le norme per l’attribuzione dell’origine non preferenziale sono contenute nel Codice Doganale dell’Unione – CDU (R. 952/2013), in particolare nell’articolo 60, e nel Regolamento Delegato del CDU (RD 2446/2015), articoli da 31 a 36 e allegato 22-01.

Da leggere: come compilare un certificato di origine

Merci ottenute in un unico paese

L’articolo 60 del CDU distingue due tipi di merci. La prima riguarda quelle interamente ottenute in un unico paese, cioè: estratte, coltivate, allevate o pescate in esso, allo stato originario o trasformate. Si pensi, ad esempio, alla pasta prodotta in Italia con grano coltivato nel nostro Paese. L’origine di queste merci non desta dubbi.

Merci prodotte in più territori

Il secondo punto dell’articolo 60 riguarda le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori. Il comma 2 del citato articolo 60 del CDU stabilisce che sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo. E che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante de processo di fabbricazione.

L’importanza del regolamento delegato

Questa norma, ripresa dalla precedente legislazione, lega l’origine di un prodotto (ottenuto in tutto o in parte con materie prime o componenti di origine terza) a un concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale. Ma nella pratica quotidiana non è di facile applicazione, vista l’estrema specializzazione produttiva di alcuni nostri settori di punta. In questo soccorre il regolamento delegato, che detta disposizioni circa:

  • Le operazioni minime (art. 34) che non conferiscono l’origine:
    • spolveratura;
    • cambiamenti d’imballaggio;
    • etichettatura;
    • ecc.
  • L’origine dei pezzi di ricambio (art. 35).
  • Elementi neutri – energia, impianti che non incidono sull’origine – e origine degli imballaggi (art. 36).

Molto importante è l’art. 32, che introduce l’allegato 22-01: quest’ultimo contiene un elenco di merci, identificate con codice doganale del Sistema Armonizzato, la cui origine è data da uno specifico metodo di lavorazione.

Ad esempio, i pannelli fotovoltaici in silicio (codice doganale 8541) prodotti in Italia, otterranno l’origine anche se si utilizzano materiali esteri, purché questi ultimi siano classificati con voce doganale diversa da quella del prodotto finito (silicio cristallino di origine terza, v.d. 2804).

L’allegato 22-01 non contempla, però, tutte le merci classificate nel Sistema Armonizzato. Per quelle escluse può ripresentarsi il problema di determinarne l’origine in base al concetto di lavorazione sostanziale sopra esposto.

La circolare con le linee guida da rispettare
Luglio 2018: per chiarire alcuni quesiti relativi all’applicazione della legislazione unionale, una circolare dell’Agenzia delle Dogane ha dettato linee guida sull’origine non preferenziale delle merci. Per approfondire: ecco al circolare in PDF.

Diagramma riassuntivo secondo l’Agenzia

Il concetto di ultima lavorazione o trasformazione sostanziale trova applicazione nelle regole primarie e regole residuali contenute nell’allegato 22-01.

Il documento non contiene alcuna regola per il capitolo d’interesse? Si può fare ricorso alle regole contenute nella posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC. Quest’ultimo punto necessita di una spiegazione.

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC – WTO) ha creato, nel 1995, una commissione per l’armonizzazione mondiale delle regole di origine. L’opera, allo stato attuale, è ben lungi dal concludersi, a dimostrazione di quanto sia difficile trovare un accordo tra i partner internazionali in una materia così delicata.

L’Unione Europea ha già presentato, da molti anni, al tavolo di negoziazione del WTO il proprio elenco di regole di origine non preferenziale, dette regole di lista. Esse riguardano tutti i prodotti dei 97 capitoli del Sistema Armonizzato.

Queste regole di lista, pur non essendo ancora state recepite nell’ordinamento legislativo e non avendo, quindi, forza di legge, rappresentano, comunque, la posizione ufficiale dell’UE in materia e ad esse si riferisce la citata circolare delle Dogane.

Determinazione dell’origine e certificazione

Per quanto riguarda, infine, la determinazione dell’origine ai fini della certificazione all’export, le Camere di commercio europee, in ambito Eurochambres, hanno definito delle «Linee Guida», che richiamano i citati articoli del CDU. (vedi allegato)

Unioncamere nazionale, referente di Eurochambres per l’Italia, con circolare del 2016 ha disposto che, oltre alle «Linee Guida», l’allegato 22-01 e le regole di lista, quando necessario e se d’ausilio, potranno essere tenuti in considerazione per fornire alle imprese indicazioni circa l’origine da attribuire ai prodotti in esportazione.

Per approfondire:  certificati di origine telematici, ora più facili

Consulenza su regole dell’Unione Europea

L’argomenti relativo a  regole dell’Unione Europea e origine delle merci è decisamente delicato, non semplice da affrontare per la singola azienda. per questo abbiamo deciso di affrontare il tema. Ma se hai bisogno di una consulenza specifica puoi contattarci per avere maggiori informazioni sull’argomento.

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Origine delle merci: fonti utili