Chi lavora ogni giorno con le importazioni e le esportazioni sa bene che le attività di sdoganamento sono sempre delicate e devono essere affrontate con una consulenza doganale adeguata. In questo modo si evitano ritardi e blocchi della merce che possono influenzare le spedizioni. Ma è importante conoscere le evoluzioni del settore, come l’introduzione dello sdoganamento centralizzato nazionale.
In estrema sintesi, possiamo dire che si tratta di una procedura che permette di semplificare il processo di sdoganamento. Questo perché introduce la possibilità, da parte dell’operatore che spedisce il carico, di intervenire sullo sdoganamento presentando documentazione in una dogana differente da quella in cui si trova la merce. Questo avviene anche tra paesi diversi dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di velocizzare le operazioni e creare una sinergia stabile tra i diversi paesi che fanno parte dell’UE.
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Con questo termine intendiamo l’introduzione di un istituto previsto dall’art. 179 del Reg.to UE 952/2013. Questo permette di svolgere le formalità presso l’Ufficio Doganale di Controllo – UDC, anche se le merci sono situate fisicamente in una sede differente situata in altre parti del territorio nazionale o in altri paesi.
In questo provvedimento si precisa, nel documento ufficiale ovvero la circolare N. 19/2025, che al momento tutto ciò che concerne lo sdoganamento centralizzato riguarda solo le importazioni.
Lo sdoganamento centralizzato nazionale potrebbe essere esteso ad altre attività. Per ora rimaniamo solo sull’importazione definitiva. In ogni caso, sono esclusi alcuni tipi di merci sensibili o regimi che richiedono controlli sanitari/fitosanitari specifici che non sono attuabili attraverso l’opzione centralizzata.
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Possiamo dire che lo sdoganamento centralizzato nazionale è parte di un processo più ampio. Vale a dire quello dello sdoganamento centralizzato europeo, un regime doganale introdotto dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) che consente di gestire le operazioni doganali in un unico stato.
Che chiaramente deve essere membro dell’Unione Europea. Questo avviene indipendentemente da dove le merci entrino o escano fisicamente dal territorio dell’UE. Questo a differenza dello sdoganamento centralizzato nazionale, che riguarda solo uffici doganali dello stesso stato come ad esempio l’Italia.
I motivi per cui un’azienda dovrebbe prendere in considerazione lo sdoganamento centralizzato nazionale sono diversi. In primo luogo, abbiamo l’efficienza operativa: assistiamo a una riduzione dei costi di gestione grazie alla centralizzazione dei flussi documentali. Inoltre, chi si occupa dello sdoganamento può interagire con un unico ufficio doganale per tutte le operazioni ottimizzando i tempi logistici. Questo è vero soprattutto per chi opera su più punti d’ingresso o magazzini dislocati in diverse regioni.
Per poter sfruttare i benefici dello sdoganamento centralizzato nazionale, chi importa deve essere un soggetto nazionale stabilito nel territorio doganale dell’Unione. E deve essere anche titolare dell’autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali, quindi hanno già un sistema di verifica e controllo dei record doganali e logistici al proprio interno. Chi chiede l’autorizzazione a usare lo sdoganamento centralizzato nazionale può essere un’azienda di produzione o commercializzazione.
Dal nostro punto di vista, questa semplificazione ha lo scopo di incentivare le aziende verso la certificazione AEO (acronimo di Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato) che viene rilasciata agli operatori economici con determinati standard qualitativi.
Ovvero, aziende che dimostrano di rispettare rigorosi processi di sicurezza e conformità nelle attività doganali. Questo in modo da ottimizzare al meglio le risorse e snellire tutti i processi del percorso.
Una volta ottenuta la certificazione AEO, chi effettua l’operazione presenta una domanda di autorizzazione attraverso il Customs Decisions System (CDS), accessibile dall’EU Trader Portal. Nella domanda occorre specificare l’Ufficio di Controllo e l’Ufficio di Presentazione da utilizzare.
Terminato questo passaggio, si può mandare la dichiarazione doganale per via telematica all’Ufficio di Controllo (UC) indicando il codice dell’Ufficio di Presentazione (UP) per indicare dove si trova la merce che deve essere situata presso il luogo autorizzato e stabilita. Il tutto viene notificato all’Ufficio di Presentazione attraverso il sistema informatico doganale noto con l’acronimo AIDA.
Se non ci sono intoppi o approfondimenti da effettuare, si svincolano le merci. Eventuali verifiche documentali vengono effettuate dall’Ufficio di Controllo, mentre quelle fisiche dall’Ufficio di Presentazione. Ovviamente, è possibile ridurre al minimo le probabilità di blocco delle merci e sanzioni a seguito di verifiche anche se si rispettano i punti che si trovano nel prossimo paragrafo.
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Per poter utilizzare le agevolazioni legate allo sdoganamento centralizzato nazionale è necessario, come sottolineato, avere la certificazione AEO. Che rappresenta uno status che le autorità conferiscono a patto che vengano rispettati una serie di standard fiscali, si registra una buona solvibilità finanziaria e una conformità doganale aderente alla normativa. Per verificare tutto ciò sono fondamentali due figure.
Vale a dire avvocato e commercialista. Ovviamente, non esiste un obbligo specifico ma questi professionisti dovrebbero essere specializzati in diritto doganale. In questo modo sarà più facile evitare di incorrere in sanzioni e ritardi dovuti a un mancato rispetto delle norme. A tal proposito, il lavoro che svolgiamo noi è proprio quello di supportare avvocati e commercialisti che devono attestare la solvibilità finanziaria dell’operatore e provare l’assenza di violazioni gravi della normativa doganale e fiscale.
Tutto ciò avviene grazie al contributo della consulenza doganale, specializzata proprio nel campo delle esportazioni e importazioni. Sia in ambito UE che verso i paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. E che spesso hanno regole più articolate, nonché dei passaggi burocratici aggiuntivi.