Secondo il Regolamento di esecuzione UE 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, l’importazione di materiali siderurgici (acciaio) è soggetta a nuove vigilanza, pertanto è necessario richiedere il certificato di vigilanza per l’importazione.
Nello specifico, il Regolamento si applica in riferimento ad alcuni prodotti elencati nell’allegato I del testo, il cui peso netto rientri nei 2.500 kg. Inoltre riguarda determinati paesi d’origine, elencati nell’allegato II, fatta eccezione per merci provenienti dalla Norvegia, dall’Islanda e dal Liechtenstein.
C’è da aggiungere che il 1 febbraio 2019 la Commissione di vigilanza ha deciso di sospendere il meccanismo di sorveglianza su alcuni articoli con determinati codici TARIC come suggerisce il sito del MISE.
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La Commissione del 25 aprile 2018 con Regolamento di esecuzione UE 2018/640 ha introdotto, per l’importazione di materiali siderurgici, una vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi.
Per tali ragioni, l’immissione in libera pratica nell’Unione di tali merci è da ora subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
Nel frattempo, come anticipato sopra, è stata sospesa la vigilanza per i codici TARIC 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7213; 7215; 7217; 7219; 7220; 7221; 7222; 7227; 7305 e 7306. Inoltre la misura viene applicata ai codici di voci più generiche:
Le formalità previste per importatori nell’Unione sono le medesime a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. La domanda per il rilascio del documento di vigilanza deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di impresa. Oppure da procuratore munito di procura speciale autenticata ai sensi di legge. Ecco in sintesi cosa occorre presentare per la richiesta:
Ai richiedenti della documentazione si consiglia, ai fini di una più efficiente procedura di rilascio, di presentare la domanda utilizzando il modulo prestampato disponibile all’ufficio di riferimento.
Da leggere: come fare un certificato di origine telematico
Il Regolamento è stato adottato nell’interesse dell’Unione circa la raccolta informazioni statistiche dettagliate. Lo scopo è quello di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell’UE.
È necessario, dunque, poter disporre in tempi brevi di dati relativi agli scambi commerciali per tutelare il mercato europeo dell’acciaio di fronte ai repentini cambiamenti dei mercati siderurgici mondiali e delle loro dinamiche.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 29/4/2016, e si applica a decorrere da tale giorno fino al 15 maggio 2020. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Trovi il documento completo in formato PDF sul sito del Ministero Italiano di Sviluppo Economico: ecco il Regolamento di esecuzione UE 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, lo trovi nel lettore qui in basso.
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