Certificato di origine per conto: come funziona la triangolazione

23 May , 2018 Capire la Burocrazia

La procedura per richiedere il certificato di origine per conto, a fronte di fatture emesse da un operatore extracomunitario, non ha tutt’oggi una univocità tra le varie Camere di Commercio. Questo vuol dire che la Camera di Commercio di Roma ha delle procedure, quella di Milano ne ha altre. Questo avviene perché le operazioni sono a discrezione degli Enti emittenti. L’unica fonte normativa è data:

  1. Dalle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine da parte della Camera di Commercio emanata dal Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato nel febbraio 1995;
  2. dalle stesse disposizioni (nota 75361) emanate dal Ministero per lo Sviluppo Economico, d’intesa con Unioncamere nazionale nell’agosto 2009.

Qui è stabilito che la Camera di Commercio – in via eccezionale – potrà rilasciare il certificato di origine anche a un richiedente che abbia la sua residenza nell’Unione Europea. Questo a condizione che il soggetto presenti la fattura di acquisto della merce in Italia. Le conclusioni: a dicitura della norma “potrà rilasciare” sta ad indicare che è totale facoltà e discrezionalità della Camera di Commercio emittente attuare o meno tale percorso.

Camere di Commercio e soggetti comunitari

Nel panorama italiano abbiamo diverse possibilità di agire per fare un certificato di origine per conto. Nel primo caso abbiamo le Camere di Commercio che ammettono la procedura tra operatori italiani e comunitari.

Quindi potranno essere ammessi certificati di origine solo ed esclusivamente se nella casella 1 “speditore” siano indicati nominativi comunitari. L’azienda dovrà, in tal caso, allegare una dichiarazione su carta intestata specificando le motivazioni per le quali effettua la spedizione per conto di un cliente comunitario. E presentare delega all’operazione stessa con un servizio di proxy.

Per approfondire: modulo PDF del certificato di origine da scaricare

Camere di Commercio e soggetti extra-comunitari

Nel secondo caso contempliamo una situazione diversa. Ovvero quella delle Camere di Commercio che ammettono la procedura per conto anche quando nella casella 1 “speditore” ci siano nominativi extracomunitari. Questo a condizione che:

  • Vi sia delega in favore dell’operatore italiano il quale gestisce la fattura estera.
  • Ci siano le motivazioni riportate su carta intestata sotto forma di dichiarazione da parte del legale rappresentante, per le quali viene effettuata la spedizione “per conto” dell’operatore extracomunitario.
  • Si presenti la fattura di acquisto della merce in Italia.

È quest’ultima la condizione più importante che deve ricorrere. Questo perché segna il nesso, il criterio di collegamento con il nostro Paese che consente di emettere il certificato di origine in Italia. Da precisare che per “fattura di acquisto della merce in Italia” si intende sia l’acquisto da un produttore/fabbricante italiano, sia da un fornitore/commerciante.

Esempio certificato di origine per conto

Esempio del certificato di origine

Nel primo caso nella casella 3 viene certificata l’origine italiana della merce. Nel secondo caso, sempre nella casella 3, può essere certificata anche l’origine extracomunitaria di tutta o in parte della merce stessa. Ovviamente se effettiva. Ai fini dell’accertamento dell’origine è necessario che il richiedente produca tutta la documentazione necessaria.

Da leggere: come compilare un certificato di origine

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Il certificato di origine per conto è uno strumento indispensabile per organizzare il commercio internazionale delle merci. Spesso la mancanza di conoscenza rispetto alle procedure burocratiche può portare perdita di tempo, ecco perché potrebbe essere importante affidare questo documento a chi se ne occupa ogni giorno.

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