Come richiedere il certificato di origine se sei un rappresentante fiscale

18 July , 2018 Capire la Burocrazia

Accade spesso che, secondo la normativa vigente, aziende comunitarie o extracomunitarie nominino in Italia un rappresentante fiscale. Ovvero una persona o una società, residente nel territorio dello Stato, che esegua gli obblighi e i diritti relativi a operazioni di cessione di beni e servizi.

Questo è importante per le operazioni nel territorio nazionale da non residenti e senza stabile organizzazione in Italia. In altre parole, il rappresentante fiscale può svolgere alcune operazioni per conto di terzi che non hanno residenza sul territorio.

Le caratteristiche del rappresentante

Il rappresentante fiscale risponde in solido, con i propri beni, con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge Iva. Può essere sia una persona giuridica che fisica, provvede alla fatturazione, registrazione e liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Per essere tale, il rappresentante fiscale dovrà avere il talloncino di nomina dall’Ufficio delle Entrate, con la contestuale attribuzione di un numero di Partita Iva ad hoc. Cioè diverso dal numero di Partita Iva proprio della ditta di cui è già titolare.

Condizione del rappresentante fiscale

Può succedere che il rappresentante fiscale voglia richiedere il certificato di origine per la ditta che rappresenta. Questa è una procedura che non ha univocità tra le varie Camere di commercio. Questo poiché vi è solo una nota dell’Unioncamere nazionale e del Ministero dello Sviluppo economico (aprile 2007) che ne permette l’attuazione.

Ma che, nel contempo, lascia ampia facoltà e discrezionalità alle Camere di commercio di decidere se procedere o meno in tal modo.

Vi sono alcuni Enti camerali che di rappresentanti fiscali “non ne vogliono sapere”. Ed Enti che, per venire incontro alle non poche richieste degli operatori, attuano tale procedura. Ci sembra che tali richieste siano ampiamente motivate da esigenze di carattere commerciale e organizzativo che determinano il passaggio o la produzione stessa della merce in Italia, prima di essere spedite verso la destinazione finale.

Come fare il certificato di origine

Tali esigenze, sempre più numerose nel tempo, sono frutto di scelte aziendali di allocazioni logistiche di certe attività, nell’ambito dell’integrazione economica commerciale a livello globale (globalizzazione). La procedura è attuata alle seguenti condizioni: nella casella 1 “speditore” dovrà comparire il nome dell’impresa (oltre che italiana, anche comunitaria od extracomunitaria ) seguita dalla dizione “rappresentata fiscalmente da” col nominativo del rappresentante fiscale.

certificato di origine casella 1 speditore

Casella 1 dedicata allo speditore.

Subito dopo occorre presentare il talloncino di nomina a rappresentante fiscale rilasciato dall’Ufficio delle Entrate, dal quale si evidenziano il nominativo dell’azienda rappresentata fiscalmente, il nominativo del rappresentante fiscale e il numero di partita Iva proprio della rappresentanza fiscale.

Deve esserci anche la delega, della durata massima di un anno, che l’azienda rappresentata rilascia al Rappresentante fiscale con un servizio di proxy per la richiesta del certificato di origine. Inoltre è necessario presentare le fatture di acquisto in Italia.

La fattura di vendita all’estero recherà, come la casella 1 del certificato di origine, sia l’intestazione dell’azienda rappresentata seguita dalla dizione “rappresentata fiscalmente da” col nome del rappresentante fiscale, sia il suo numero di Partita Iva.

Ai fini dell’accertamento dell’origine (che può essere sia comunitaria che extracomunitaria) è necessario che il richiedente produca tutta la documentazione.

Da leggere: come ottenere un certificato di origine a posteriori

Note decisive per la certificazione

È importante ricordare che (come nella procedura del certificato di origine per conto) nei casi di rappresentanza fiscale, sia a favore di operatori comunitari che extracomunitari, potrà comunque essere messo solamente il certificato di origine originale più eventuali copie.

Non potranno essere apposti visti sulle fatture, in quanto queste ultime, pur essendo emesse nel nostro Paese, non menzionano prezzi italiani delle merci in esse indicate, ma prezzi decisi dall’impresa straniera rappresentata.

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