Per l’origine doganale conta la sostanza, non la forma. Basterebbe questa frase per riassumere la notizia riportata dall’Ansa e che può fare la differenza nel lavoro di chi si occupa di import & export in Italia.
La sentenza n. 10635/2026 della Corte di Cassazione, oggi, viene indicata come un punto di riferimento per il diritto doganale, poiché ribalta un approccio burocratico consolidato a favore di una visione più industriale e concreta. Tutto nasce da un punto chiave: la sostanza prevale sulla forma.
Non basta un passaggio formale, come il cambio di voce tariffaria, a modificare l’origine di un bene. Ma bisogna considerare con attenzione il paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.
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Un’azienda siderurgica aveva importato tubi in acciaio dall’India. L’Agenzia delle Dogane, basandosi su un report dell’antifrode, aveva contestato l’origine indiana delle merci, sostenendo che fossero cinesi. Secondo l’OLAF, l’ente antifrode, la lavorazione a freddo in India non è sufficiente a cambiare l’origine.
Questo perché non rispettava i criteri formali previsti dai regolamenti europei come il cambio di voce tariffaria. Di conseguenza, all’azienda veniva richiesto il pagamento di un dazio antidumping elevatissimo (oltre il 70%). Questo ci spiega anche perché è importante far seguire tutte le operazioni da professionisti che ti permettono di evitare errori nei documenti che portano a ritardi e sanzioni pesanti.
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La Cassazione però sottolinea che per l’origine doganale conta la sostanza, non la forma. Così lo Studio Armella & Associati ha ottenuto la sentenza a favore che possiamo sintetizzare in questo passaggio:
“la Cassazione ha riconosciuto che la lavorazione a freddo dei tubi in acciaio costituisce una trasformazione sostanziale, idonea ad attribuire una nuova origine doganale al prodotto.
Anche se una lavorazione non è esplicitamente elencata tra quelle trasformative nei regolamenti tecnici (Allegato 22-01 del Regolamento UE 2446/2015), determina comunque un cambio di origine se produce una trasformazione sostanziale e giustificata economicamente. In breve: se il prodotto cambia natura e caratteristiche fisiche/meccaniche, l’origine cambia a prescindere dai codici burocratici.
In primo luogo puoi difenderti in modo diverso contro l’OLAF. Le sentenze della Cassazione sono importanti, e da oggi i report dell’organismo antifrode europeo non sono più un dogma intoccabile.
Se la tua azienda può dimostrare che la lavorazione estera è reale, e impatta sulla sostanza del bene, il report può essere contestato. Ma devono esserci delle basi solide per procedere in questa direzione.
La sentenza ci permette di guardare oltre il meccanismo dei codici doganali. Il semplice cambio di parametro tariffario non è l’unico modo per confermare l’origine. La prova tecnica della trasformazione industriale assume oggi un valore legale superiore. Questa sentenza permette di evitare onerosi dazi antidumping applicati su merci erroneamente considerate provenienti da paesi sotto monitoraggio.
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Le aziende dovrebbero prestare attenzione alla documentazione formale e a quella tecnica. Come quella che definisce la tracciabilità del processo. I certificati di origine sono fondamentali, ma è utile conservare anche le schede tecniche che mostrino lo stato del prodotto prima e dopo la lavorazione. In caso di contestazione, una perizia che dimostri l’irreversibilità della trasformazione fa la differenza.
La sentenza 10635/2026 è un invito al pragmatismo e ci suggerisce che per l’origine doganale conta la sostanza, non solo la forma. Saper dimostrare cosa è successo in fabbrica per determinare la trasformazione è importante. Per le imprese italiane, questa sentenza è un modo per premiare chi investe in processi industriali reali, proteggendoli da un’interpretazione della legge troppo rigida.