Angola

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Per esportare in Angola tutti i documenti prima di essere presentati in ambasciata devono essere precedentemente vidimati dalla prefettura o dalla procura, inoltre tutte le pagine del documento devono riportare il timbro di congiunzione ed è sempre necessaria la traduzione in portoghese.

Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio angolano, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, è il Documento Unico; esso deve riportare il timbro e la firma della locale autorità doganale solo se è presentato in copia conforme all’originale, in quanto se presentato in originale deve riportare solo una punzonatura a perforazione secondo quanto previsto dalle locali autorità interpellate in merito.
Il documento deve riportare nella casella 11, alla voce “Codigo do Regime“, il trattamento da dare alla merce importata.

I codici che comprovano la definitiva importazione sono:

  • 11: Importazione definitiva, quando la merce è destinata all’uso e consumo in Angola;
  • 12: Importazione semplificata, come sopra ma per un valore limitato (massimo $USA 500).

In precedenza i documenti rilasciati e accettati erano:

  • Despacho de importacao por declaracao (Bilhete o recibo);
  • Licenza de importacao.

I documenti in parola potevano essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.

Tali documenti sono rilasciati dalla Direcao nacional das Alfandegas e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale; gli stessi devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.). Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall’autorità angolana sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.

Altri codici apposti sul documento unico hanno il seguente significato:

  • 13: Importazione a vista, indica merce che non può essere per il momento sdoganata per mancanza di riferimenti o documentazione;
  • 14: Importazione temporanea;
  • 15: Reimportazione.
  • I codici 21, 22, 23, 24 e 25, sempre indicati nella casella 11, si riferiscono all’esportazione.
  • Il codice 41, indica il passaggio della merce, destinata all’uso e consumo in Angola, ad un deposito controllato e gestito dalle autorità doganali angolane;
  • 51, indica il trasferimento della merce dal porto d’entrata ad un secondo porto nazionale nel quale i beni saranno sdoganati;
  • 61, indica che si tratta di beni che entrano in Angola per essere trasferiti sotto il controllo della dogana ad un terzo paese. Questi beni non sono destinati al mercato angolano.

I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all’originale.
La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall’autorità doganale angolana;
  • dall’ICE;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea.

Si fa presente che l’Angola non ha recepito ne la nomenclatura combinata delle merci ne il sistema armonizzato della nomenclatura doganale. Pertanto non si può avere corrispondenza tra il codice doganale comunitario e quello angolano a volte neanche per le prime quattro cifre del codice.

Documentazione necessaria:

Dal 6 giugno 2013 l’ Angola prevede, per la prima volta che si viaggia nel paese, il rilevamento delle impronte digitali. E´pertanto necessario recarsi di persona all’ Ambasciata Angolana a Roma almeno  15/20 giorni prima della data di partenza.

Dopo aver fatto la prenotazione on line, è necessario stampare la conferma dell’appuntamento ricevuta via mail e portarla con se al momento della consegna della documentazione così come al momento del ritiro.

SOA può effettuare solo il ritiro con delega.

-passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
-2 foto tessere con sfondo bianco formato standard
-modello consolare Modulo_ANGOLA

-prenotazione alberghiera

-operativo voli

-Invito su carta intestata da parte della ditta in Angola con i dati relativi al cliente e con la specifica del  tipo di visto richiesto. Sullo stesso dovrà essere anche specificato che la ditta in Angola coprirà le spese del viaggio

-Lettera di richiesta visto delle ditta italiana

-estratto conto bancario che prova i fondi sufficienti per il viaggio, almeno $ 200 per ogni giorno di permanenza in Angola

-fotocopia di tutti i visti presenti sul passaporto (anche di altri Paesi)-

-copia della carta d’identità o di un documento attestante la residenza

I visti ottenibili

Visto ordinario: rilasciato per motivi familiari, di viaggio, scientifici, d’affari, o per turismo. E’ valido per un entrata e permette il soggiorno nel Paese per un periodo massimo di 30 giorni

Visto di transito: concesso a coloro che devono transitare per l’ Angola per giungere alla destinazione finale. Ha una durata massima di 5 giorni e deve essere utilizzato entro la data indicata sul visto.

Visto di breve durata: dall’inizio del mese di ottobre 2013, l’ Ambasciata Angolana a Roma rilascia una nuova tipologia di visto di breve durata Short Visa, che può essere rilasciato in 48 ore per soggiorni di 7 giorni.

Tempistica : 8 giorni lavorativi,non si rilasciano visti d’ urgenza.

 

Documentazione necessaria:

Dal 6 giugno 2013 l’ Angola prevede,per la prima volta che si viaggia nel paese, il rilevamento delle impronte digitali. E´pertanto necessario recarsi di persona all’ Ambasciata Angolana a Roma almeno  15/20 giorni prima della data di partenza.

Dopo aver fatto la prenotazione on line, è necessario stampare la conferma dell’appuntamento ricevuta via mail e portarla con se al momento della consegna della documentazione così come al momento del ritiro.

SOA può effettuare solo il ritiro con delega.

-passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
-2 foto tessere con sfondo bianco formato standard
-modello consolare Modulo_ANGOLA

-prenotazione alberghiera

-operativo voli

I visti ottenibili

Visto ordinario: rilasciato per motivi familiari, di viaggio, scientifici, d’affari, o per turismo. E’  valido per un entrata e permette il soggiorno nel Paese per un periodo massimo di 30 giorni

Visto di transito: concesso a coloro che devono transitare per l’Angola per giungere alla destinazione finale. Ha una durata massima di 5 giorni e deve essere utilizzato entro la data indicata sul visto.

Visto di breve durata: dall’inizio del mese di ottobre 2013, l’Ambasciata Angolana a Roma rilascia una nuova tipologia di visto di breve durata Short Visa, che può essere rilasciato in 48 ore per soggiorni di 7 giorni.

Tempistica : 8 giorni lavorativi, non si rilasciano visti d’urgenza.

 

 

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