Origine delle merci nell’Unione Europea: linee guida su preferenziale e non preferenziale

26 February , 2019 Capire la Burocrazia

Nel dicembre 2018, la Commissione Europea ha pubblicato nuove indicazioni sull’origine delle merci. Qui trovi il documento ufficiale in PDF: guidance on non preferential rules of origin. Pur non avendo carattere legale come le fonti normative in materia – Codice Doganale dell’Unione (CDU) e relativi Regolamenti di attuazione – l’origine delle merci nell’Unione Europea fornisce, nelle intenzioni della Commissione, un ausilio interpretativo alle autorità doganali e alle aziende.

A cosa servono le linee guida dell’UE

Forniscono una definizione generale di origine, intesa come nazionalità economica delle merci scambiate nel commercio internazionale. Quindi parliamo di un elemento essenziale, con la classificazione tariffaria e il valore dell’operazione doganale. Sempre in questo documento viene ribadita la nota distinzione tra:

  • Origine preferenziale nell’ambito degli accordi di libero scambio tra UE e alcuni Paesi terzi.
  • Origine non preferenziale, che trova applicazione in alcune misure di politica commerciale.

Ad  esempio i dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali, etc. Questo avviene per fini statistici e per la marcatura del “made in…” dei prodotti. Viene sottolineato che ogni merce deve avere un’origine non preferenziale.

Da leggere: regole dell’unione europea sull’origine delle merci

Approfondimento sullo status doganale

Importante il chiarimento tra lo status doganale di una merce e la sua origine, concetti che spesso sono oggetto di confusione tra gli operatori economici.

L’art. 5, comma 23, del CDU definisce merci unionali quelle prodotte nel territorio doganale dell’UE e quelle introdotte da paesi terzi e immesse in libera pratica. Ovvero che hanno assolto gli obblighi dell’import, come il pagamento dei diritti doganali.

Approfondimento sullo status doganale

Questi prodotti potranno muoversi liberamente all’interno dell’unione doganale UE senza più essere sottoposti a ulteriori controlli. La definizione di unionali non deve, però, essere interpretata come “origine” perché è riferita alla posizione doganale. Quindi non ha legami con la loro origine che rimarrà extra UE.

Esempio pratico di origine non preferenziale

Un prodotto originario della Cina, immesso in libera pratica in uno stato UE, e che non sia successivamente oggetto di lavorazioni e trasformazioni sostanziali, potrà essere rivenduto, trasportato e/o immagazzinato in un altro stato membro. Ma non perderà mai la sua origine non preferenziale cinese.

Determinazione dell’origine non preferenziale

Le linee guida sull’origine delle merci nell’Unione Europea individuano due situazioni rispetto allo status di non preferenziale:

  • La produzione della merce avviene in un solo paese di cui sono originarie anche le materie prime.
  • Due o più paesi sono coinvolti nella manifattura di un prodotto.

Si tratta della nota distinzione tra merci interamente ottenute (tipo prodotti estrattivi, di agricoltura, allevamento, pesca, allo stato originario o lavorati) e merci che, partendo da elementi di origine terza, abbiano subito in un paese:

L’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.Art. 60, comma 2 del CDU.

Per comprendere i criteri di attribuzione puoi leggere l’articolo dedicato a origine preferenziale e non preferenziale delle merci. Qui invece trovi gli elementi delle linee guida che chiariscono alcuni aspetti nell’interpretazione delle norme.

Cosa non determina l’origine della merce

Spolveratura ed etichettatura, ad esempio, sono operazioni minime che non attribuiscono origine alla merce. Inoltre, l’art. 34, lettera f) del Regolamento Delegato 2446/15 prevede che: “La semplice riunione di parti di prodotto allo scopo di formare un prodotto completo” è un passaggio con il quale le aziende – principalmente del settore elettronico e meccanico – devono confrontarsi. Soprattutto per la richiesta di un certificato di origine camerale.

Assemblaggio dei componenti e materie prime

Una delle domande più importanti: l’assemblaggio delle componenti estere può conferire l’origine italiana alla merce? Le linee guida citano una sentenza:

“Il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l’origine del paese in cui si effettua il montaggio a condizione che questo costituisca, sotto l’aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche”.Corte di Giustizia europea, caso C-26/88

L’assemblaggio, qualora rispetti le caratteristiche previste nella sentenza, può attribuire l’origine non preferenziale al prodotto finito. Non possono, invece, essere considerate lavorazioni o trasformazioni alcune fasi del processo produttivo come:

  • Creazione di progetti
  • test e ispezioni
  • controlli di qualità delle merci

Energia, impianti, attrezzature, macchinari, materiali che non entrano nella composizione finale e altri elementi neutri utilizzati nella lavorazione non pesano sull’origine finale di un prodotto.

Qual è, inoltre, il procedimento logico per determinare l’origine delle merci nelle quali si utilizzano materie prime o componenti extra UE? Secondo l’art. 60, 2 CDU:

  • Se un prodotto rientra nell’allegato 22-01 del RD 2446/15 si devono applicare le regole specifiche.
  • Altrimenti si applicherà, caso per caso, l’art. 60 CDU, eventualmente aiutandosi con le “regole di lista”

Queste regole della Commissione Europea hanno valenza interpretativa e non giuridica. Inoltre le linee guida chiariscono un punto controverso delle regole previste.

Ultima trasformazione primaria: cosa significa?

Cosa succede quando un prodotto identificato, con descrizione e voce doganale, compare nell’allegato alla tariffa? Il concetto di ultima trasformazione sostanziale è declinato in una regola specifica detta primaria. Ciò consiste nel cambio di voce doganale, in una particolare lavorazione o in una percentuale del valore aggiunto.

Se la lavorazione non soddisfa questo principio, si deve ricorrere alla regola residuale di capitolo. La quale attribuisce l’origine finale del prodotto a quel paese di cui è originaria la maggior parte delle merci impiegate, espressa in valore.

Qual è il problema interpretativo? Se a un prodotto, non individuato espressamente ma rientrante nel capitolo, si debba applicare la regola residuale.

Esempio per chiarire l’ultima trasformazione

Il capitolo 71 – perle, pietre preziose, oreficeria, bigiotteria – compare nell’allegato 22-01 con la voce 7117. Ovvero gioielli di ceramica, e la regola primaria è cambio di voce doganale. La regola residuale di capitolo è quella citata della prevalenza in valore.

Ora, ad un prodotto di oreficeria in metallo prezioso, classificato con la voce 7113, che non ha regola primaria, deve essere applicata quella residuale di capitolo?

Alcuni funzionari doganali sostenevano di sì. Con la conseguenza che, essendo il metallo prezioso di origine terza e il suo valore generalmente prevalente su quello della lavorazione, nessun monile avrebbe potuto essere qualificato “made in Italy”.

ultima lavorazione

Le Linee guida hanno dissipato ogni dubbio, chiarendo che le regole dell’allegato 22-01 si applicano esclusivamente alle merci in elencate con voce a quattro cifre e relativa descrizione. L’origine delle rimanenti merci comprese nel capitolo sarà determinata ricorrendo al principio generale di ultima lavorazione sostanziale.

Altri punti di interesse riguardano la non ammissibilità di documenti di origine preferenziale (EUR1, dichiarazioni in fattura, ecc.) per attestazioni non preferenziali. Così come non è necessario indicare l’origine non preferenziale dei prodotti nella dichiarazione doganale di esportazione.

Da leggere: come compilare un certificato di origine

Certificato di origine delle merci e Speedyco

Quest’ultimo punto non ha legami con il certificato di origine emesso dalle Camere di Commercio, le quali utilizzano le norme comunitarie per determinare l’origine dei prodotti. Questo documento rimane essenziale per lo sdoganamento in determinati Paesi, nei crediti commerciali e nei rapporti con i clienti esteri. A tal proposito consigliamo di dare uno sguardo al nostro servizio Speedyco.