Rilascio del certificato di origine dalla Camera di Commercio

28 May , 2019 Capire la Burocrazia

Il rilascio del certificato di origine dalla Camera di Commercio è un passaggio fondamentale per avere una certificazione rispetto all’origine della merce che noi vogliamo esportare. Ecco perché deve seguire un percorso ben definito.

Chi e come deve firmare il documento?

Un dipendente autorizzato dalla Camera di Commercio, e non per forza con azione fisica. Infatti è possibile avere anche una sigla mediante firme olografe e digitali.

Quali responsabilità hanno? Devono verificare i documenti presentati da chi richiede il certificato e la funzione che il firmatario ha all’interno dell’azienda. In pratica, deve essere abilitato a svolgere questo compito. La firma del funzionario che si occupa del rilascio certificato di origine dalla Camera di Commercio deve essere

  • Chiara e leggibile anche se messa in forma non autografa.
  • Completata con indicazione di luogo e data di rilascio
  • Autenticata con timbro della Camera di Commercio.

Anche per quanto concerne data, luogo, numero di rilascio e timbro della Camera di Commercio le procedure contemplano l’uso di modalità telematiche, che si aggiungono al classico timbro a inchiostro o datario.

Rilascio della merce di origine UE

Per tutto ciò che è interamente ottenuto (o per ultima trasformazione sostanziale) nei paesi della Unione Europea basta indicare l’origine indicata dal richiedente nelle sezioni 1 o 2 della domanda. Questo documento rappresenta, poi, una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso la Camera di Commercio potrebbe effettuare delle verifiche delle dichiarazioni.

Cosa succede per la merce extra UE

L’origine del carico deve essere definita con i documenti già indicati. Potrebbero esserci delle eccezioni quando la Camera di Commercio indichi passaggi semplificati per i soggetti AEO, ovvero esportatori autorizzati, abituali o iscritti al REX.

La richiesta per il rilascio certificato di origine dalla Camera di Commercio deve essere seguita dalla fattura di vendita all’estero o esportazione. Ma non solo, deve esserci eventualmente (e lasciata in copia alla Camera) la documentazione originale che provi dell’origine estera.

Cosa comprende la fattura di esportazione

Con questo termine si abbraccia anche il documento creato nell’eventuale triangolazione nazionale in regime di non imponibilità IVA, eventualità regolata dall’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Questo si verifica quando la spedizione, anche se fatturata a un cliente italiano, viene inviata a un indirizzo estero indicato in fattura.

Il caso delle spedizioni parcellizzate

Cosa succede nel caso in cui si presentino casi di grandi commesse o contratti di appalto con spedizioni parcellizzate (divise in più lotti)? La fattura definitiva verso il cliente estero dovrebbe essere emessa in un momento che non corrisponde alla singola spedizione ma, ad esempio, alla fine del progetto.

In questo caso, quando viene richiesto il certificato di origine può essere indicata una lista valorizzata o una fattura pro forma di chi esporta. In questo modo conferma, con una dichiarazione ufficiale, che la spedizione rappresenta un’esportazione definitiva. Così non saranno richiesti ulteriori certificati.

Da leggere:  come firmare la richiesta di certificato di origine

Ulteriori verifiche della Camera di Commercio

Le dichiarazioni sulla sezione frontale e sul retro della domanda per ottenere il certificato di origine sono ritenute valide senza altre giustificazioni. In ogni caso la Camera di Commercio può richiedere ulteriori verifiche al richiedente.

Se necessario, è possibile da parte della Camera di Commercio controllare l’esattezza della dichiarazione. Il richiedente, d’altro canto, deve fornire ogni notizia per agevolare quest’esigenza. Con particolare attenzione ai processi di fabbricazione delle merci indicate nel certificato di origine. In caso di risposta non soddisfacente, la Camera di Commercio deve rifiutare il rilascio del documento, conservare la domanda con motivazione del rifiuto annotata sulla stessa.

Se un’azienda non produce la merce ma la commercia, la Camera deve richiedere i documenti comprovanti l’origine dei prodotti all’azienda manifatturiera. Come, ad esempio, i certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati ma anche fatture, buoni di consegna, dichiarazioni di origine o altri documenti che fungono da prova rispetto al fatto che le merci sono state prodotte nell’Unione europea.

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