Chi si occupa tutti i giorni di sdoganamenti, import & export, spedizioni merci internazionali e documenti come bolle di accompagnamento e certificati di origine sa bene che gli errori in dogana capitano.
A volte sono semplici distrazioni di compilazione, a volte si cade in qualche cavillo burocratico inserito nelle note di un regolamento: non è facile conoscere il percorso in ogni occasione. Anche per questo esistono le consulenze doganali specializzate che ti mettono al sicuro dagli inconvenienti.
Prima di procedere con altre decisioni e operazioni, però, potrebbe essere utile valutare insieme – proprio grazie alla nostra esperienza sul campo – i possibili errori doganali che si presentano in una normale attività di esportazione. In alcuni casi, basta una disattenzione per scatenare tutto ciò che hai sempre cercato di evitare: blocco della merce in dogana, ritardi nelle consegne, multe da pagare.
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Gli errori doganali più frequenti, in base alla nostra esperienza nel campo delle esportazioni e importazioni professionali, riguardano l’errata classificazione della merce (codice HS), l’indicazione imprecisa del valore dei beni e l’origine non correttamente dichiarata. Questi errori possono portare a sanzioni amministrative, oltre al blocco della merce. Posso rimediare a un errore già commesso?
Sì, è possibile presentare un’istanza di revisione dell’accertamento in autotutela presso l’Ufficio delle Dogane competente. La rettifica spontanea può ridurre drasticamente l’impatto delle sanzioni. Approfondiamo, adesso, i principali errori doganali per capire come evitarli in tempo.
Questo è l’errore più comune, nella nostra esperienza professionale come consulenti doganali capita spesso di ritrovarsi a gestire queste combinazioni infauste. La provenienza indica da dove parte la merce (ad esempio un porto cinese), l’origine definisce dove il bene è stato prodotto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. Delineare l’origine delle merci è una responsabilità importante!
Dichiarare erroneamente un’origine preferenziale per beneficiare di dazi ridotti, senza averne i requisiti o le prove documentali, è considerato un illecito da non sottovalutare. Le autorità doganali effettuano controlli incrociati sempre più focalizzati su certificati EUR.1 e dichiarazioni su fattura.
Per le vendite definitive, l’unico documento fiscale accettato è la fattura commerciale. Utilizzare una proforma per velocizzare o per gestire campionature che in realtà sono vendite è una violazione delle norme IVA e doganali. Se il cliente ha effettuato un pagamento, deve esistere una fattura commerciale.
La fattura proforma è riservata a spedizioni senza transazione finanziaria, come i resi in garanzia o magari omaggi di basso valore economico, altrimenti nasce un errore doganale per la tua merce.
Un tipico errore in dogana, a dire il vero molto frequente, riguarda la compilazione della dichiarazione rispetto al valore della merce e quello in dogana. Quest’ultimo non è sempre coincidente con il prezzo pattuito in fattura. Infatti, come riportato nel Codice Doganale dell’Unione (CDU), devono essere inclusi:
Ignorare queste voci significa fare un errore in dogana perché presenti una dichiarazione non aderente alla realtà. O comunque non allineata alle norme indicate per procedere con l’importazione/esportazione. Quindi la dichiarazione sarà soggetta a sanzioni che si calcolano in base alla differenza non versata.
Gli Incoterms definiscono chi paga cosa e chi corre il rischio. Un errore tipico è indicare un Incoterm in fattura (EXW) e operare diversamente nella realtà logistica. Queste incongruenze possono generare blocchi in dogana perché alterano la base imponibile per il calcolo dell’IVA e dei dazi.
Molte PMI commettono un passo falso imperdonabile: lasciare che sia lo spedizioniere a definire il codice doganale (HS Code o TARIC). Lo spedizioniere resta un partner fondamentale per il tuo lavoro ma la responsabilità giuridica della corretta classificazione ricade sulla tua attività professionale.
Un codice errato, in queste circostanze, può portare al pagamento di dazi inferiori (e qui si considera il caso dell’evasione) o all’elusione di misure anti-dumping. La soluzione esiste: l’azienda deve fornire allo spedizioniere istruzioni scritte basate su una classificazione tecnica certa. Consultare regolarmente la banca dati TARIC dell’Agenzia delle Dogane è il primo passo per una compliance solida.
C’è flessibilità verso gli errori formali, che non sono sanzionabili come ha stabilito l’ordinanza n. 4287/2025 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria. Ed esiste il ravvedimento operoso per gli errori doganali: l’azienda può presentare un’istanza di parte per correggere errori rilevati post-sdoganamento, riducendo o annullando le sanzioni tramite un’azione tempestiva. Evitare errori alla dogana è un dovere per la tua attività imprenditoriale. Ed è proprio su questo punto specifico che noi possiamo aiutarti.
Non puoi ritardare le consegne e pagare multe a causa degli errori di forma e sostanza. E la dogana non deve essere vista come un adempimento burocratico, ma come una funzione strategica della supply chain. Investire nella formazione del personale e in procedure di compliance documentale è l’unico modo per garantire che l’export aziendale sia un motore di crescita e non una fonte di rischi incalcolabili.